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DEBITO FORMATIVO E.C.M

14:45 03 Gennaio in News
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Il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29-12-2022, tra le numerose disposizioni ha prolungato di un anno la durata del triennio formativo in scadenza per chi, al 31/12/2022, non ha ancora soddisfatto il proprio obbligo formativo individuale del triennio 2020-2022. All’art. 4 (Proroga di termini in materia di salute) comma 5 si legge: “All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023”. La nuova formulazione del decreto 34/2020 è quindi: “1.

 

I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19”.

 

Preso atto di quanto sopra, l’invito è di rimanere in attesa delle indicazioni che deriveranno dalla conversione in Legge del Decreto, della pubblicazione delle Linee Guida che la Commissione Nazionale Formazione Continua intenderà produrre, e della revisione dell’area personale Co.Ge.APS, che, in data odierna, come testimoniato dall’immagine allegata, appare non ancora aggiornata e riporta ancora il triennio 2023-2025..

 

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